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Iscrizione persona fisica

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Iscrizione persona giuridica

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Statuto

I – COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

ARTICOLO I

È costituita, con sede legale in PADOVA, la “ASSOCIAZIONE AEO ITALIA” in seguito denominata “ASSOCIAZIONE”. La sede legale è in CORSO STATI UNITI 18, 35127 PADOVA (PD) 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire in Italia e all’estero ulteriori sedi operative e sedi secondarie, rappresentanze e delegazioni.

ARTICOLO II

L’Associazione è persona giuridica apartitica, apolitica e non persegue finalità di lucro. L’Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni e delle attività culturali, tecniche, economiche, e la collaborazione fra istituzioni, imprenditori, professionisti e tecnici delle medesime, fornendo anche informazioni ed assistenza a tutti gli interessati e in particolare ai propri associati.

Qualsiasi personalità, giuridica, culturale e/o economica, che voglia aderire all’Associazione, deve obbligatoriamente attenersi alle disposizioni riportate di seguito negli articoli dello Statuto.

Per il raggiungimento delle finalità espresse l’Associazione si propone:

  1. Di promuovere i rapporti fra gli associati e più in genere lo scambio culturale, tecnico, economico e commerciale;
  2. Di supportare lo sviluppo reciproco di scambi commerciali, industriali e tecnologici tra enti ed imprese;
  3. Di raccogliere e fornire mediante pubblicazioni, circolari o altri mezzi divulgativi le notizie di interesse degli associati in qualsiasi ambito funzionale al raggiungi-

mento degli obiettivi;

  1. Di organizzare ricerche e studi su temi tecnici, economici, sociali e culturali di interesse comune agli associati e fornire consulenza agli stessi anche attraverso avvocati, commercialisti, professori, consulenti, interpreti e traduttori;
  2. Di supportare un’ampia collaborazione tra le varie istituzioni riguardo tutte le questioni che interessino i rapporti sociali, culturali ed economici;
  3. Di mantenere i contatti con autorità, enti, associazioni di entrambe allo scopo di agevolare ed incrementare gli scambi culturali e commerciali, ed eseguire gli incarichi che autorità locali possano affidarle per il raggiungimento di tale scopo;
  4. Di offrire la propria collaborazione nella ricerca delle informazioni riguardanti le istituzioni e le società di tipo commerciale che operano nei territori della Comunità Europea;
  5. Di rappresentare nelle sedi competenti gli interessi dei propri associati;
  6. Di contribuire alla risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere fra enti ed imprese, anche non associate, favorendo la conciliazione fra le stesse e istituendo all’occorrenza collegi di conciliazione e di arbitrato;
  7. Di svolgere qualsiasi attività utile al conseguimento degli scopi prefissi, ivi compresi: incontri, dibattiti, manifestazioni socio-culturali, convegni, studi, conferenze, sessioni scientifiche, spettacoli, rappresentazioni, riunioni di carattere culturale, artistico, formativo, di protezione dei diritti dell’uomo, sociale e comunitario, ecc.

 

II – SOCI – OBBLIGHI – DIRITTI

ARTICOLO III

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, gli enti o istituzioni italiani e comunitarie, purché i suddetti soggetti esercitino o abbiano in animo di esercitare in uno dei territori interessati attività di commercio, industria, servizi, trasporti, logistica, arte, artigianato o professione liberale e siano interessati agli scopi che l’Associazione persegue. Le persone giuridiche saranno rappresentate dal legale rappresentante o da altra persona.

ARTICOLO IV

Gli associati possono appartenere alle seguenti categorie:

  1. Associati ordinari;
  2. Associati fondatori;
  3. Associati sostenitori;
  4. Associati onorari di diritto.

Sono associati ordinari, fondatori e sostenitori coloro che si attengono alle disposizioni del presente statuto e versano il contributo annuo.

Essi hanno diritto:

  • A partecipare ed esprimere le proprie opinioni nelle assemblee generali, con voto deliberativo;
  • Ad eleggere ed essere eletti negli organi dell’Associazione;
  • A partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, ad usufruire dei servizi, alle condizioni previste, ed in generale a godere di tutte le facilitazioni previste per gli associati;
  • A proporre agli organi dell’Associazione argomenti ed iniziative da perseguire.

Possono essere associati onorari di diritto i rappresentanti degli Organi Ufficiali di Italia e Comunità Europea che svolgono attività istituzionali inerenti allo statuto dell’Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potrà accogliere come associati onorari, anche solo per periodi limitati, altre persone che possono aiutare l’Associazione a svolgere i propri compiti istituzionali per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Gli associati onorari godono di tutti i diritti previsti per gli associati ordinari, escluso il voto deliberativo, e sono esonerati dal versamento del contributo annuo.

Associati sostenitori: sono associati sostenitori, tutti coloro (enti, presone giuridiche, fisiche, imprese) che attraverso un contributo minimo di € 150,00 (CENTO//00), sostengono tutte le attività dell’Associazione con la possibilità di poter aumentare la visibilità della stessa attraverso l’organizzazione di eventi promozionali e di divulgazione degli scopi della medesima.

ARTICOLO V

Per aderire all’Associazione è necessario presentare la richiesta di adesione adeguatamente compilata e sottoscritta dal richiedente e, per gli associati ordinari, effettuare il versamento della quota contributiva.

Il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio accoglierà o meno tali richieste di adesione. La qualifica di associato si acquisisce in seguito alla delibera del Consiglio Direttivo, con l’iscrizione nel libro degli associati dell’Associazione.

ARTICOLO VI

La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di impegnarsi ad osservare il presente statuto e tutte le delibere degli organi sociali. L’adesione dà diritto alla partecipazione alle attività dell’Associazione, ad accedere alle cariche sociali, ad avvalersi di tutti i servizi forniti dalla stessa, a beneficiare di tutti i diritti sopra menzionati per le varie categorie di associati.

ARTICOLO VII

La qualità di associato si perde per recesso volontario.

 

III – ORGANIZZAZIONE 

ARTICOLO VIII – ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati membri dell’Associazione.

Il Presidente, ed in sua mancanza il Vicepresidente/uno dei Vice Presidenti, convoca l’assemblea in via ordinaria una volta l’anno, ed in via straordinaria ogni volta che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o richiesto da un numero di associati pari al 20% del totale degli stessi. L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza degli associati con lettera raccomandata o PEC o mail con ricevuta di ritorno almeno 20 giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza e delle questioni che verranno ivi trattate. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altra persona appositamente delegata. Nessuno potrà rappresentare, oltre a se stesso, più di altri 3 associati. 

ARTICOLO IX

L’assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da un associato nominato dall’Assemblea stessa. All’inizio della riunione il Presidente incarica uno dei presenti di svolgere le mansioni di segretario e di redigere il verbale d’assemblea, che verrà sottoscritto da lui e dal segretario stesso. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ARTICOLO X

All’Assemblea competono:

  1. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. L’esame delle problematiche di interesse generale e in particolare dei problemi inerenti gli scambi commerciali e le questioni economico-finanziarie connesse;
  3. L’approvazione del bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell’utile nonché del bilancio preventivo;
  4. La determinazione dei contributi dovuti dagli associati ordinari;

L’Assemblea Generale nomina i membri del Consiglio Direttivo mediante votazione; risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze si procederà ad una ulteriore votazione limitata ai soli soggetti che hanno riportato ugual numero di preferenze.

ARTICOLO XI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto, su propria decisione, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti esclusivamente fra gli associati o i rappresentanti legali degli stessi per un periodo di tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell’Associazione ed il Vicepresidente. 

Nel caso in cui uno dei Consiglieri si dimetta o non possa comunque continuare a svolgere il suo incarico, egli verrà sostituito. La sostituzione dovrà essere sottoposta all’Assemblea alla prima convocazione utile, in ossequio ai quorum deliberativi previsti.

ARTICOLO XII

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera raccomandata inviata dal Presidente, o dal Vicepresidente almeno quindici giorni prima della riunione.

Si potranno effettuare comunicazioni e convocazioni a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione. In casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata due giorni prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché gli argomenti che verranno trattati in tale sede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

ARTICOLO XIII

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto con eccezione dei membri associati sostenitori di diritto il cui voto varrà doppio. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tal caso, e necessario che:

  1. Sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di segreteria, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell’adunanza oggetto di verbalizzazione;
  3. Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine del Giorno;
  4. I partecipanti comunichino con un preavviso di almeno 48 ore all’ufficio della segreteria di Presidenza i luoghi audio/video da dove prenderanno parte all’adunanza in modo da consentire un ‘adeguata organizzazione tecnica della seduta. Fermo quanto sopra, la riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO XIV

Il Consiglio Direttivo è chiamato ad amministrare e gestire le attività dell’Associazione.

Spetta dunque al Consiglio Direttivo:

  1. Indirizzare e promuovere le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  2. Deliberare sulle richieste di adesione all’Associazione e sulle eventuali esclusioni di associati;
  3. Eleggere il Presidente;
  4. Eleggere il Vicepresidente;
  5. Definire, in accordo con il Presidente, le eventuali deleghe al Vicepresidente;
  6. Redigere ed esaminare il bilancio preventivo;
  7. Redigere ed esaminare il bilancio consuntivo.

ARTICOLO XV – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dal Consiglio Direttivo stesso e dura in carica tre anni. In caso di sua assenza, può essere sostituito da un Vicepresidente o da un altro delegato a cui può attribuire specifici poteri e funzioni di sua competenza. Presiede tutte le attività dell’Associazione e può affidare ad uno o più consiglieri l’analisi di particolari pratiche o questioni. Ha voto decisivo in casi di parità di voti del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Assemblea Generale, dei quali convoca le riunioni, e prende tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli scopi ed alla buona pratica dell’Associazione.

Al Presidente compete la vigilanza sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione, effettuando il controllo amministrativo e contabile e provvedendo alle verifiche di cassa. Il Presidente dispone dei fondi dell’Associazione, depositati su conti correnti bancari.

ARTICOLO XVI – IL VICE PRESIDENTE/I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può delegare al Vice Presidente specifici poteri e funzioni di competenza del Presidente.

ARTICOLO XXIII – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata. 

L’esercizio associativo termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2020. Entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio deve essere convocata l’Assemblea Generale dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Tale assemblea seguirà le norme previste dall’art. VIII e dovrà deliberare con le maggioranze le modalità di cui all’art. IX. Il Consiglio Direttivo, dopo aver redatto le bozze dei suddetti bilanci, li presenterà all’Assemblea per l’approvazione. Entrambi i bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data prevista per l’assemblea di approvazione, affinché tutti gli associati ne possano prendere visione.

ARTICOLO XXIV – PATRIMONIO

L’Assemblea Generale dei soci determinerà annualmente l’ammontare del contributo a carico degli associati ordinari.

Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere utilizzato al solo perseguimento dei fini associativi con esclusione di qualsiasi forma di distribuzione di utili fra gli associati.

Esso è costituito da:

  • I contributi associativi versati dai singoli associati;
  • Le liberalità, sovvenzioni, donazioni, contributi pubblici e/o privati;
  • I corrispettivi dei servizi prestati a favore degli associati o di terzi;
  • Ogni ricavo derivante dalle attività promosse dell’Associazione.

La quota associativa annuale è stabilita in:

€ 100,00 ( CENTO//00 ) per gli associati ordinari

€ 150,00 (CENTOCINQUANTA//00) per gli associati sostenitori. 

L’ammontare della quota viene stabilito di anno in anno dall’Assemblea Generale a seconda delle necessità di bilancio dell’Associazione e deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.

La quota associativa è ridotta alla metà per il primo anno se l’adesione avviene nel secondo semestre dell’anno; in tal caso la quota ridotta deve essere pagata all’atto dell’adesione e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Trascorsi inutilmente due mesi dalla scadenza del termine di versamento della quota, l’associato è in stato di morosità e non avrà diritto a nessuna prestazione dell’Associazione fintanto che non si sarà messo in regola.

 

ARTICOLO XXV – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico annuale che dovrà essere sottoposto all’approvazione della Assemblea Generale entro il mese di maggio di ogni anno. 

Ogni copia dovrà rimanere in deposito presso la sede sociale almeno quindici giorni antecedenti alla Assemblea e a disposizione degli associati che vogliono esaminarla.

ARTICOLO XXVI – MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione devono essere deliberate dall’Assemblea Generale dei soci. Tali delibere devono essere prese, sia in prima, che in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera anche le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

Il presente statuto è redatto in lingua italiana.